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Novità su "ASSEGNO PONTE" e "ASSEGNO UNICO FIGLI MINORI"



Con un recente decreto legge, il Governo Drago ha introdotto delle modifiche in materia di assegni familiari, prevedendo per 6 mesi (dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021) un assegno detto “assegno ponte”, destinato alle famiglie di disoccupati e autonomi che non hanno diritto agli assegni familiari tradizionali.

I dipendenti ed assimilati, invece, continueranno a percepire gli ANF.

Dal 2022, l'assegno diventa strutturale e universale.

L’assegno ponte viene riconosciuto per i figli da 0 a 18 anni.

Dal 2022, l’assegno unico per i figli verrà invece riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (solo se il figlio frequenta un percorso di formazione scolastica o professionale).


REQUISITI

Per richiedere l'assegno ponte il richiedente deve:

  • essere in possesso di un ISEE inferiore a 50mila euro;

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;

  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  • essere residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18esimo anno d’età;

  • essere domiciliato o residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

DOMANDA

Al momento l'INPS non ha ancora pubblicato nè le circolari relative al beneficio, nè la procedura di presentazione della domanda: entro fine Giugno dovrebbero essere comunicate le modalità operative.

  1. La prestazione decorrerà dal mese di presentazione della domanda, le domande presentate entro il 30 settembre 2021 avranno decorrenza dal mese di luglio 2021.

  2. Il beneficio verrà erogato direttamente sull'iban comunicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

  3. In caso di affido condiviso l'importo verrà diviso al 50% tra entrambi i genitori.

  4. L’assegno ponte è compatibile con il Reddito di cittadinanza, ma l’Inps ricalcolerà l’importo del RdC tenendo conto dell'assegno ponte percepito

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