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Reddito di Emergenza 2021: prime indicazioni per la domanda

Aggiornamento: 23 mag 2021


l'Inps ha fornito le prime indicazioni per la domanda: la comunicazione completa è consultabile al link:


https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=55139


La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 31 maggio 2021.


il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:


a) il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda.

b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

d) un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.


Il Rem non è compatibile:

a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.



La norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che abbiano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI e DIS-COLL e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a 30.000,00.


Per avere diritto alla prestazione il richiedente non deve essere titolare:

a)di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

d) del Reddito o della pensione di cittadinanza.

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